Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 25/2017

di Igor Muntoni - 06 Mag 2017

Ordinanza di Sicurezza Balneare 2017 kitesurf la caletta

Si pubblica un estratto dell’ordinanza di sicurezza Balneare per la stagione balneare estiva 2017 emanata dalla Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di OLBIA.

ARTICOLO 8 (Disciplina sull’uso delle tavole a vela -Windsurf-, dei Kite-surf, della navigazione di moto d’acqua, Acquascooter, Jet-sky e natanti similari, Sea scooter nonché sull’attività dello “Snorkeling trainato”)

2. Navigazione ed uso del kite- surf

2.1 L’esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.

2.2 La pratica del Kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) l’utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età;

b) durante l’utilizzo è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo;

c) è fatto obbligo di dotare il mezzo di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;

d) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza;

e) è vietato far alzare da terra l’ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;

f) è vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala.

2.3 È vietato condurre le suddette tavole: Per l’emergenza in mare e sulle spiagge …. – in abbrivio nella zona riservata alla balneazione;

– nelle acque portuali ed in quelle immediatamente prospicienti l’imboccatura dei medesimi, oltre che nelle zone di fonda riservate alle navi in rada nel Golfo di Olbia; – in prossimità di segnalamenti marittimi e impianti di pesca;

– a distanza inferiore a 100 metri da navi, imbarcazioni o natanti alla fonda o in navigazione o da bagnanti e subacquei in immersione.

È vietato inoltre:

– atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell’aquilone, dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio;

– sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.

2.4 La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio dedicati all’attività del kite – surf. Essi potranno essere installati – previa richiesta di autorizzazione all’Ente territoriale competente – da concessionari, noleggiatori, associazioni ecc.

2.5 Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche: – lunghezza minima: 200 metri; – larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri; – devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra; – i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante; – per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione; – ogni gavitello dovrà portare la dicitura “CORRIDOIO USCITA KITE – SURF – VIETATA LA BALNEAZIONE” – tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio. Inoltre: – la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati al Kite – Surf, devono avvenire con la tecnica del “ body drag “ (ovvero: facendosi trascinare dall’aquilone con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla battigia); – nel corridoio è consentito il transito di un Kite – Surf per volta, con diritto di precedenza al mezzo rientrante; – il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio. Per l’emergenza in mare e sulle spiagge ….

2.6 Le disposizioni di cui al presente punto 2 trovano applicazione tutto l’anno ad eccezione dell’art. 2.3 alinea 1, e degli articoli 2.4 e 2.5.

Leggi il file PDF...

Altri articoli

Partners e Siti Consigliati

Cronologia esplorazione