Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 25/2017
Ordinanza di Sicurezza Balneare 2017 kitesurf la caletta Si pubblica un estratto dell’ordinanza di sicurezza Balneare per la stagione balneare estiva 2017 emanata dalla Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di OLBIA ARTICOLO 8 (Disciplina sull’uso delle tavole a vela -Windsurf-, dei Kite-surf, della navigazione di moto d’acqua, Acquascooter, Jet-sky e natanti similari, Sea scooter nonché sull’attività dello “Snorkeling trainato”) … 2. Navigazione ed uso del kite- surf 2.1 L’esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne. 2.2 La pratica del Kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni: a) l’utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età; b) durante l’utilizzo è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo; c) è fatto obbligo di dotare il mezzo di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona; d) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza; e) è vietato far alzare da terra l’ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento; f) è vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala. 2.3 È vietato condurre le suddette tavole: Per l’emergenza in mare e sulle spiagge …. – in abbrivio nella zona riservata alla balneazione; – nelle acque portuali ed in quelle immediatamente prospicienti l’imboccatura dei medesimi, oltre che nelle zone di fonda riservate alle navi in rada nel Golfo di Olbia; – in prossimità di segnalamenti marittimi e impianti di pesca; – a distanza inferiore a 100 metri da navi, imbarcazioni o natanti alla fonda o in navigazione o da bagnanti e subacquei in immersione. È vietato inoltre: – atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell’aquilone, dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio; – sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti. 2.4 La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio dedicati all’attività del kite – surf. Essi potranno essere installati – previa richiesta di autorizzazione all’Ente territoriale competente – da concessionari, noleggiatori, associazioni ecc. 2.5 Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche: – lunghezza minima: 200 metri; – larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri; – devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra; – i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante; – per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al...
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